Distributori di carburante privati

Descrizione

Distributori di carburante privati

Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio.

Approfondimenti

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per il rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.

Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).

Sono soggetti ad autorizzazione: 

  • l’aumento dei prodotti erogabili;
  • aumento della capacità dell'impianto;
  • l’aumento del numero dei distributori;
  • inserimento dell'olio lubrificante o aumento del suo stoccaggio;

Per ogni altra modifica dell'impianto è necessario presentare una comunicazione come previsto dal Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 12 e dal Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 27.

L'installazione, il potenziamento degli impianti e il rinnovo della concessione di un impianto autostradale  sono soggetti a collaudo (Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 16 e Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 30).

A seguito della ricezione della comunicazione di fine lavori, di cui al Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 74, l'Assessorato regionale delle attività produttive attiva le procedure per l'effettuazione del collaudo finale.

Il collaudo è effettuato da una commissione composta da:

  • un dipendente dell'Assessorato regionale alle attività produttive
  • un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane
  • un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Il Decreto del Direttore generale 23/03/2019, n. 1112, all. t, raccoglie in un unico atto le modalità di determinazione e versamento della tassa di concessione governativa sugli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti.

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti di cui al Decreto legislativo 29/03/2010, n. 59, art. 71.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Tutti gli impianti devono inoltre rispettare i requisiti stabiliti dal Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, in particolare per quanto riguarda la dotazione minima e la presenza di apposito personale nell'orario minimo previsto, oltre alle distanze, alle superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla normativa vigente.

Attività correlate