Descrizione
Sono impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato tutte le attrezzature fisse o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio.
Approfondimenti
Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
Sono soggetti ad autorizzazione:
- l’aumento dei prodotti erogabili;
- aumento della capacità dell'impianto;
- l’aumento del numero dei distributori;
- inserimento dell'olio lubrificante o aumento del suo stoccaggio;
Per ogni altra modifica dell'impianto è necessario presentare una comunicazione come previsto dal Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 12 e dal Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 27.
L'installazione, il potenziamento degli impianti e il rinnovo della concessione di un impianto autostradale sono soggetti a collaudo (Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 16 e Decreto assessoriale 07/01/2009, art. 30).
A seguito della ricezione della comunicazione di fine lavori, di cui al Decreto assessoriale 29/06/2016, n. 1947/8, art. 74, l'Assessorato regionale delle attività produttive attiva le procedure per l'effettuazione del collaudo finale.
Il collaudo è effettuato da una commissione composta da:
- un dipendente dell'Assessorato regionale alle attività produttive
- un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane
- un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Il Decreto del Direttore generale 23/03/2019, n. 1112, all. t, raccoglie in un unico atto le modalità di determinazione e versamento della tassa di concessione governativa sugli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti.