Descrizione
Gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possono operare solo se rispettano i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004 e i requisiti fissati dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 853/2004.
Le imprese che intendono avviare un'attività di produzione, trasformazione e vendita di alimenti di origine animale (stabilimenti per la macellazione di animali, per la lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, del latte, del miele, delle uova, ecc.), prima di iniziare l’attività, devono ottenere il riconoscimento del possesso di tali requisiti che si traduce nell’emissione di un apposito decreto, nel'’attribuzione di un codice identificativo univoco (bollo sanitario o marchio sanitario) e nell’inserimento in speciali elenchi dell'Unione Europea.
Approfondimenti
Ogni stabilimento che produce, trasporta, manipola, immagazzina, immette sul mercato, distribuisce, usa o smaltisce sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati deve infatti essere registrato.
La procedura per riconoscere gli stabilimenti è descritta in dettaglio nella Circolare ministeriale 28/03/2011, n. 4/SAN/2001 e dal Decreto assessoriale 14/12/2017.
Una volta ottenuto il riconoscimento dello stabilimento, ogni operatore è obbligato a notificare ciascun stabilimento sotto il suo controllo presentando segnalazione certificata di inizio attività.