Descrizione
Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6 e com. 7.
L’attività degli operatori in quest’ambito si distingue in:
- acquirenti di congegni installati nei locali dove è svolta un'attività economica
- produttori/importatori dei congegni
- altri soggetti incaricati di fornire gli apparecchi ai vari punti di installazione autorizzati (ad esempio all'interno di pubblici esercizi), mantenerli efficienti e svolgere altre mansioni funzionali alla raccolta del gioco (distributori, gestori, noleggiatori).
La sala giochi è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità. L’attività si svolge dopo aver pagato le tariffe previste, messe a conoscenza nelle forme stabilite dalla legge.
Approfondimenti
Se vengono installati apparecchi descritti dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. b (o "VLT") è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal questore della provincia (Decreto direttoriale 22/02/2010, Circolare ministeriale 19/04/2012 e Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).
Il Decreto ministeriale 18/01/2007, n. CGV/50/2007 individua il numero massimo di apparecchi presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 7 che possono essere installati all'interno dei locali dove è svolta l'attività. Per il numero massimo di apparecchi presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, si fa riferimento al Decreto ministeriale 27/07/2011, n. 2011/30011/Giochi/UD.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.
Se la sala giochi ha una capienza superiore a 100 persone oppure ha una superficie lorda superiore a 200 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività di sala giochi occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività. In questo caso, la superficie per la somministrazione di alimenti e bevande non può superare un quarto della superficie dell'area giochi.
Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette/non soggette a programmazione territoriale.
In ogni caso, per esercitare l'attività è infine necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Dal 1 gennaio 2011, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato istituito l’elenco (Legge 23/12/2005, n. 266, art. 533):
- dei soggetti proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. a e b
- dei concessionari per la gestione della rete telematica di apparecchi e terminali da intrattenimento che sono anche proprietari di apparecchi e terminali presenti nel Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 110, com. 6, let. a e b
- di ogni altro soggetto che non è compreso tra quelli ai punti a. e b. e svolge attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti compresi nei punti 1. e 2.
I concessionari per la gestione della rete telematica non possono avere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti in questo elenco (Legge 23/12/2005, n. 266,art. 533-ter).
L’iscrizione vale come titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento (Decreto direttoriale 09/09/2011, n. 2011/31587/Giochi/ADI, art. 1).
L'elenco è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.