Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: variazione della titolarità di attività soggetta alla prevenzione incendi (PIN7)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151)
  • Servizio attivo
Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: procedimento di variazione della titolarità di attività soggetta alla prevenzione incendi (pin7)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La procedura prevista per l'istruttoria delle pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è definita in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

Dichiarazione per voltura della titolarità di attività soggetta alla prevenzione incendi

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

La presentazione della pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria, da versare tramite una delle modalità previste.

Per agevolare il calcolo dell'importo da versare per la presentazione della pratica, sul sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è pubblicata un'apposita sezione per il calcolo automatico.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Contatti

Argomenti:
  • Imprese
Categorie:
  • Imprese e commercio
Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 14:20.50